Art. 2.
(Introduzione dell'articolo 143-bis. 1 del codice civile).

      1. Dopo l'articolo 143-bis del codice civile, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, è inserito il seguente:

      «Art. 143-bis.1. - (Cognome del figlio di genitori coniugati). - Al momento della registrazione del figlio allo stato civile i genitori, in relazione al cognome da attribuire al figlio stesso, possono scegliere tra:

          a) l'attribuzione di un cognome unico, stabilito con dichiarazione resa all'ufficiale dello stato civile da cui risulti univocamente la comune volontà di determinare quale dei loro cognomi sarà attribuito al figlio stesso. In caso di mancato accordo tra i genitori si applica quanto previsto dalla lettera b);

          b) l'attribuzione del doppio cognome; in tal caso il cognome del figlio è composto dai cognomi di entrambi i genitori; il cognome della madre precede quello del padre. Entro due mesi dal compimento del diciottesimo anno di età, ovvero al momento del matrimonio qualora questo avvenga prima del compimento del diciottesimo anno di età, il figlio, possibilmente

 

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d'intesa con i genitori, comunica all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza quale dei due cognomi intende conservare e utilizzare come distintivo di sé. Qualora tale comunicazione non sia effettuata, è attribuito d'ufficio il cognome della madre».